Notifica cartella : è nulla in assenza allegazione avviso ricevimento raccomandata informativa.
Le cartelle di pagamento, che costituiscono gli atti presupposti della iscrizione ipotecaria, sono state notificate a mezzo di messo notificatore.
Parte ricorrente contesta la ritualità del procedimento notificatorio, assumendo l’omesso compimento delle formalità previste dall’art. 140 codice procedura civile .
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, ha stabilito che, per le ipotesi di notificazione eseguita personalmente dall’Ufficiale giudiziario, l’art. 140 cpc impone a quest’ultimo di dare comunicazione al destinatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità indicate, ossia del deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito ala porta dell’abitazione, dell’azienda o dell’ufficio. E ciò allo scopo di garantire che il notificatario abbia una effettiva possibilità di conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto, ritenendosi evidentemente insufficiente l’affissione del relativo avviso alla porta di ingresso o la sua immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’azienda o dell’ufficio ed individuandosi nella successiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento lo strumento idoneo a realizzare compiutamente lo scopo perseguito.
Osserva la Corte che: “se rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, un limite inderogabile di tale discrezionalità è rappresentato dal diritto di difesa del notificatario. Deve pertanto escludersi che la diversità di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle personalmente eseguite dall’ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime“.
Pertanto, nel procedimento di cui si discute, essendo in contestazione il rituale adempimento delle formalità previste dall’art. 140 cpc, occorre la prova dell’inoltro dell’avviso di ricevimento, mentre non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata, e tale prova può essere data solo con la sua allegazione.
Orbene, parte ricorrente si duole anche del fatto che i giudici di appello avrebbero omesso di valutare che nella produzione documentale di controparte non erano presenti tutti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate spedite. Invero, i giudici di appello, con riferimento a tutte le cartelle notificate a mezzo di messo notificatore, danno atto in motivazione che è stato inviato avviso con raccomandata a/r., indicando la relativa data di spedizione, ma nulla precisano sulla produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento.
Ne consegue che le dedotte censure meritano accoglimento.
Cassazione Civile ordinanza n. 8619 del 28/03/2019
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