In materia di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 va applicato l’art. 140 codice procedura civile , in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, DPR 602/1973 e dell’art. 60 comma 1 lett. e) DPR 600/1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione da parte di questi della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.
In assenza di prova della ricezione della raccomandata informativa è nulla la notifica della cartella di pagamento non essendo sufficiente l’aver spedito la comunicazione dell’avvenuto deposito della cartella di pagamento presso la casa comunale.
Cassazione Civile ordinanza n. 5522 del 26/02/2019
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