La prova della notificazione delle cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria, grava sull’esattore e tale onere deve essere assolto mediante produzione in giudizio della “relata” di notificazione ovvero dell’avviso di ricevimento, la cui mancanza determina la nullità della stessa.
Pertanto è esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale.
Cassazione Civile sentenza n. 6887 del 08-04-2016