Notifica a mezzo posta : SOLO l’avviso di ricevimento può provare l’avvenuta consegna.

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 codice procedura civile è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita.

Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica dell’avviso di accertamento, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta conseguentemente l’invalidità della notifica, e l’illegittimità della cartella di pagamento basata sull’avviso di accertamento, in quanto non preceduta dalla regolare notifica al contribuente dell’avviso predetto.

Con la precisazione che l’attestazione del Direttore dell’ufficio postale non è equipollente al duplicato di cui all’ art. 8 DPR  655/1982, poiché non reca la sottoscrizione del ricevente, nè dà conto delle circostanze della consegna.

Cassazione Civile ordinanza n. 23470 del 6-10-2017

 

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