In via preliminare il Collegio prende in esame l’eccezione di omessa notifica delle prodromiche cartelle esattoriali ritenendola fondata, atteso che dalla documentazione depositata dalla resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione emerge che tutte le tre cartelle esattoriali ricomprese nell’intimazione di pagamento gravata risultano notificate presso il Curatore fallimentare.
Ciò posto, il Collegio osserva che, qualora l’esattore abbia notificato la cartella di pagamento solo al Curatore fallimentare e non anche al fallito, alla luce di un consolidato indirizzo giurisprudenziale deve ritenersi nulla la successiva intimazione di pagamento rivolta a quest’ultimo.
Infatti, la Corte Suprema di Cassazione ha più volte ribadito che, dopo l’infruttuosa chiusura della procedura fallimentare, sebbene l’Amministrazione Finanziaria è legittimata a far valere nei confronti del fallito ritornato in bonis la pretesa tributaria avanzata nei confronti della procedura concorsuale, l’eventuale notifica della cartella esattoriale al solo Curatore fallimentare comporta la nullità dei successivi atti notificati al fallito tornato in bonis.
Del resto, La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato che la mancanza della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale (sentenze 579112008 e 16412/2007); principio generale che permette di formulare due conclusioni:
1)che la mancata o irrituale notifica dell’avviso di accertamento (atto presupposto) comporta la nullità della successiva cartella di pagamento (atto conseguenziale);
2)che la mancata o irrituale notifica delle cartella di pagamento (atto presupposto) comporta la nullità della successiva intimazione di pagamento (atto conseguenziale).
Da qui, consegue l’accoglimento del ricorso.
CTP Bari sentenza n. 1307 del 3-07-2019