L’ opposta comunicazione di iscrizione d’ipoteca consegue alla decadenza dal beneficio della concessa dilazione di pagamento non essendo la contribuente riuscita più a pagare, a causa dell’asserita grave crisi economica, le rate previste dal piano di rateizzazione.
Nel caso di specie, Equitalia non può ritenersi sollevata dall’ineludibile obbligo della comunicazione preventiva in ragione del risalente preavviso d’iscrizione ipoteca notificato in data 12.7.2012, dacchè tale preavviso, che, peraltro, precede la comunicazione di avvenuta iscrizione (30.4.2014) di oltre ventuno mesi, ha conseguito ed esaurito gli effetti finalistici di conoscenza e di garanzia che gli sono propri, avendo consentito al contribuente di presentare tempestiva istanza di rateizzazione del debito, regolarmente assentita da Equitalia, cui ha fatto seguito il pagamento di alcune rate.
E’ vero che il mancato pagamento integrale del debito comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ma è altrettanto vero che il titolo creditorio su cui si fonda(va) il preavviso di iscrizione d’ipoteca è del tutto autonomo e distinto dalla obbligazione residuata all’esito della intervenuta decadenza dal beneficio, dovendosi, per vero, ritenere che il beneficio della rateizzazione, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, dando così luogo ad una novazione dell’obbligazione originaria ex art. 1230 c.c. e all’insorgenza di un nuovo rapporto. Donde la necessità, di un nuovo preavviso d’iscrizione d’ipoteca imposto dalla diversa (nuova) fonte dell’obbligazione e/o dal diverso titolo creditorio, in difetto del quale, come nella fattispecie, la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, deve ritenersi illegittima.
Va osservato che la comunicazione preventiva di iscrizione d’ipoteca e l’intimazione di pagamento, pur assumendo natura cautelare la prima ed esecutiva/espropriativa la seconda, non di meno, assolvono alla medesima funzione e cioè di intimare al contribuente il pagamento del debito, pena l’assoggettamento agli ulteriori provvedimenti limitativi della propria sfera patrimoniale. la prima è una comunicazione preventiva rispetto all’ipoteca, la seconda, invece, è una comunicazione preventiva rispetto all’espropriazione. Tuttavia, diversamente dalla intimazione di pagamento, per la quale il citato art. 50 comma 3° del DPR 602/73 prevede espressamente che essa “perde efficacia trascorsi centoottanta giorni dalla data della notifica“, alcun termine di efficacia è previsto per la comunicazione preventiva di iscrizione d’ipoteca.
Non potendosi giuridicamente ipotizzare in relazione ad un provvedimento endoprocedimentale una efficacia temporale “sine die”, appare corretto ritenere, alla stregua di una interpretazione logico-sistematica delle norme in subiecta materia e dei principi generali dell’ordinamento giuridico (in specie dello Statuto del contribuente) , che tale termine di efficacia possa essere individuato in quello di sei mesi previsto dal richiamato art. 50 per l’intimazione di pagamento.
La Commissione accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara la nullità della iscrizione d’ipoteca e ne dispone la cancellazione a cura e spese del Concessionario esonerando il Conservatore dei RR.II da ogni responsabilità.
CTR Puglia sentenza n. 2278 del 30-06-2017