Nulla la cartella emessa da Agente riscossione territorialmente incompetente.

La società ricorrente impugnava la sentenza resa dalla CTR Lombardia che aveva erroneamente ritenuto valida la cartella di pagamento emessa da Agente della riscossione territorialmente incompetente. In pratica la società aveva sede legale e , quindi, domicilio fiscale a Brescia mentre la Cartella di pagamento fu emessa dall’Agente della riscossione della provincia di Varese.

Il motivo di ricorso pone la questione di diritto se la cartella di pagamento emessa da un concessionario del servizio di riscossione ( ora, Agente della riscossione) territorialmente incompetente sia affetta da nullità ( come ritenuto dalla società ricorrente) oppure no ( come affermato dalla CTR).

 

Con la sentenza n. 8049 del 2017, questa Corte ha già statuito l’illegittimita’ dell’atto emesso in violazione del criterio determinativo della competenza stabilito dagli articoli 12 comma 1 e 24 comma 1 DPR n. 600/1973, da un concessionario operante in ambito territoriale diverso da quello in cui è compreso il domicilio fiscale del Contribuente e, perciò, territorialmente incompetente.

Conclusione che vale anche per la cartella di pagamento, atteso che gli articoli 12 e 24 citati, delimitano la competenza per territorio del concessionario con riguardo, in generale, a tutti gli atti successivi alla consegna del ruolo, inclusa, quindi, la Cartella di pagamento.

L’ illegittimita’ della cartella discende dal fatto che la competenza per territorio a emanare gli atti di riscossione , in quanto definisce e delimita, in base a previsioni di legge, il potere spettante a ciascun ufficio, non può essere derogata al di fuori della ipotesi espressamente previste.

Cassazione Civile Ordinanza n. 19577 del 4-08-2017