La Commissione Tributaria Provinciale di Terni accoglieva il ricorso della società Contribuente ed annullava l’avviso di accertamento , con il quale l’ Ente impositore ( Comune ) richiedeva il pagamento IMU 2012, perché l’ avviso di accertamento era dotato di motivazione apparente in quanto non conteneva tutti gli elementi di fatto e di diritto per comprendere la natura ed il computo della obbligazione tributaria.
La giurisprudenza costituzionale e quella della Corte di Cassazione che si è formata dopo l’approvazione della Legge n. 212 del 2000 (qualificata come fonte di clausole rafforzative dei precetti costituzionali in materia tributaria) è univoca nell’affermare che :
l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue lo scopo di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giurisdizionale e, in caso così decida, di contestare la dovutezza del tributo o la sua misura.Tali elementi conoscitivi devono essere fomiti all’interno dell’atto non solo tempestivamente ma anche con quel grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta all’obbligato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.
Nella fattispecie , invece , l’avviso di accertamento :
menzionava non meglio precisate difformità della posizione del contribuente;
non operava una descrizione dei terreni posseduti ;
e neppure indicava i criteri di calcolo dell’imposta.
In pratica, citava solo le fonti normative e determinava gli importi conclusivamente richiesti senza lo sviluppo di un procedimento di calcolo ripercorribile e come tale controllabile.
CTR Umbria sentenza n. 186 del 5-06-2017