L’ intimazione di pagamento notificata al contribuente senza l’allegazione dell’atto prodromico richiamato deve ritenersi carente in punto di motivazione e quindi nulla.
Il principio generale dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della Legge n. 241/1990 deve ritenersi applicabile anche agli atti emanati dall’ Agente della riscossione poiché una diversa interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con l’art. 24 Cost. .
Anche l’indicazione a mezzo estratto di ruolo della cartella di pagamento all’ interno dell’intimazione rende comunque necessaria l’allegazione dell’atto prodromico a cui si fa riferimento.
Altra questione che ribadisce la nullità dell’atto di intimazione , è quella inerente la mancata indicazione nello stesso della modalità di calcolo degli interessi sia in ordine al tasso applicato sia in relazione ai criteri utilizzati per il calcolo degli interessi stessi.
( CTR Bologna sentenza n. 789 del 23-02-2017 )