Nullità notifica , ex art. 140 cpc ,accertamento esecutivo Agenzia delle Entrate.

La notificazione degli avvisi e degli atti impositivi, nel sistema delineato dall’ art. 60 DPR 600/1973 , va effettuata secondo il rito previsto dall’ art. 140 cpc, quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi ( o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art.60, comma 1 lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.

Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’ art. 140 cpc richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma ( deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’Ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è nulla e, benché la nullità sia sanata dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, l’effetto sanante si realizza soltanto nel momento di tale ricezione.

In tema di notifica dell’accertamento tributario, qualora la notifica sia stata effettuata nelle forme dell’ art. 140 cpc , ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, non essendo sufficiente la sola spedizione , ciò in aderenza con quanto statuito dallo Statuto dei diritti del contribuente ( art.6 c.1), in quanto l’Amministrazione finanziaria deve assicurare la effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

Nel caso di specie trattasi di un accertamento esecutivo e l’Ufficio nell’allegazione della documentazione riguardante la notifica dell’avviso di accertamento esecutivo, non ha dato prova del compimento di tutte le formalità e, in particolare dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario ( avviso di ricevimento ).

Per cui il contribuente, non avendo ricevuto l’avviso di accertamento, in quanto non vi è data prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata, è legittimato, a giudizio di questo Collegio, a proporre ricorso contro lo stesso, essendo venuto a conoscenza tramite la ” comunicazione di presa in carico” dell’esistenza di pendenze tributarie.

La Commissione, verificati gli atti di causa, rilevato il non perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento in quanto è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, la effettiva ricezione della raccomandata informativa che, nel caso di specie non vi è data prova, accoglie il ricorso.

CTP Salerno sentenza n. 506 del 14-02-2018