La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione.
Nella specie, la cartella di pagamento non conteneva le informazioni necessarie e sufficienti per consentire al contribuente la verifica dell’applicazione dei criteri di liquidazione dell’imposta indicati da una sentenza passata in giudicato, a seguito della quale la cartella stessa era stato emessa.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, relativo al difetto di motivazione.
( Cass. Civ. ordinanza n. 23227 del 4-10-2017 )