Con la consegna dell’atto al portiere dello stabile dove vi è l’abitazione del destinatario, per il perfezionamento della notifica nei confronti di quest’ultimo, ai sensi deell’ art. 139 comma 4 cpc, occorre che dell’avvenuta consegna ( al portiere ) venga dato avviso al destinatario a mezzo di lettera raccomandata, costituendo la relativa omissione di detto ultimo adempimento non mera irregolarità, ma nullità della notifica.
( Cass. Civ. Ordinanza n. 23923 dell’ 11-10-2017 )