Omessa impugnazione cartella : interessi e sanzioni si prescrivono in 5 anni.

Qualora la cartella di pagamento non venga impugnata, per quanto concerne le sanzioni e gli interessi, bisogna tenere sempre presente il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel 2016, quanto mai attuale.

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Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 codice civile .

Mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’ art. 20  DLgs. 472/1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.

Nel caso di specie, ove la definitività della sanzione non discenda da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, è da ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui al citato art. 20.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo  pacifico il decorso del termine quinquennale di prescrizione, decidendo nel merito , va accolto il ricorso introduttivo per sanzioni ed interessi.

Cassazione Civile ordinanza n. 12715 del 20-06-2016