Omessa indicazione dei crediti: illegittimità del Pignoramento esattoriale presso Terzi .

Equitalia procedeva ad eseguire il pignoramento presso Terzi sulle somme dovute dal datore di lavoro ( Terzo ) al proprio dipendente ( Contribuente debitore ) per un credito di oltre € 11.000.

Il Contribuente promuoveva tempestiva opposizione agli atti esecutivi avverso il predetto pignoramento esattoriale , accolta dal Tribunale di Taranto,  che dichiarava la nullità dell’atto impugnato per l’omessa indicazione dei crediti per i quali l’agente della riscossione stava procedendo.

Avverso tale sentenza ha promosso ricorso straordinario l’agente della riscossione sostenendo che l’effettiva allegazione , all’atto di pignoramento , dell’elenco delle cartelle di pagamento non potesse essere messa in discussione , stante la fede privilegiata di cui godono i fatti accertati dal pubblico ufficiale.

In particolare, tale fidefacienza doveva essere riferita all’attestazione del responsabile della procedura, relativa all’allegazione all’atto di pignoramento presso terzi dell’elenco delle cartelle .

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso promosso da Equitalia affermando il seguente principio di diritto:

L’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 72-bis DPR 602/1973 in sede di esecuzione esattoriale , sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2699 e 2700 codice civile, conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l’attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l’atto ( nella specie, concernente l’allegazione di un elenco contenente l’indicazione di cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione ) non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso , a differenza di quanto avviene quando l’agente della riscossione esercita -ex art. 49 comma 2 DPR 602/1973- le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto.

Cassazione Civile sentenza n. 26519 del 9-11-2017