Il contribuente propose opposizione all’esecuzione, davanti al Giudice di pace di Torre Annunziata, nei confronti del Prefetto di Napoli e di Equitalia sud, avverso la cartella esattoriale a lui notificata per un credito conseguente a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.
Il Giudice di pace accolse la domanda, annullò la cartella esattoriale e condannò le convenute al pagamento delle spese
La pronuncia è stata impugnata dal contribuente in ordine alla liquidazione delle spese di lite e il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto l’appello.
Contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata propongono ricorso le Amministrazioni.
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 7 del regio decreto 1611/1933, rilevando che l’appello doveva essere proposto davanti al Tribunale di Napoli
Il ricorso non è fondato.
Questa Corte ha già affermato, in ossequio al disposto dell’art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, che le cause di opposizione all’esecuzione proposte ex art. 615 cod. proc. civ. nei confronti della P.A. sono soggette alle regole contenute nell’art. 27 cod. proc. civ., e non a quelle di cui all’art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell’esecuzione; tali procedimenti, quindi, rientrano tra quelli per i quali l’art. 7 cit. esclude l’operatività del foro erariale .
Cassazione Civile ordinanza n. 8069 del 3-4-2018