Pagamento parziale cartelle di pagamento.

Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’ intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.

Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione “in acconto”, non può valere come riconoscimento.

Nella specie il Tribunale, conformandosi ai principi sopra esposti, ha espressamente esaminato la rilevanza di pagamenti delle cartelle esattoriali, giungendo ad escludere la natura di riconoscimento del debito complessivo.

( Cass. Civ. ordinanza n. 7820 del 27-03-2017 )