La notifica a mezzo posta privata degli atti tributari sostanziali e processuali è inesistente e come tale non suscettibile di alcuna sanatoria.
La soppressione dell’attribuzione in esclusiva a Poste Italiane spa quale fornitore del servizio postale universale operata dal Decreto Concorrenza , con decorrenza dal 10 settembre 2017, non ha alcuna efficacia retroattiva.
Inoltre, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali da parte dell’AGCOM, trova conferma l’orientamento giurisprudenziale che prevede l’inesistenza giuridica della notificazione degli atti tributari sostanziali e processuali eseguita da Poste private.
Cassazione civile ordinanza n. 8089 del 03-04-2018