Le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali eseguite con Poste private sono inesistenti e , come tali , non suscettibili di sanatoria.
L’ art. 1 comma 57 della Legge n. 124 del 2017 ( Decreto Concorrenza ) ha disposto , a partire dal 10 settembre , la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane spa quale fornitore del servizio postale universale dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni a mezzo posta.
Tuttavia, tale disposizione non ha efficacia retroattiva e fino a quando non saranno rilasciate da parte dell’ AGCOM le nuove licenze individuali, le notificazioni eseguite da Poste private continueranno ad essere inesistenti.
( Cass. Civ. ordinanza n. 23887 dell’ 11-10-2017 )