Preavviso Fermo amministrativo illegittimo se gli atti prodromici erano stati precedentemente annullati.

Il Contribuente impugnava il preavviso di Fermo amministrativo eccependone, fra l’altro, l’illegittimità dello stesso in quanto gli avvisi di liquidazione dell’ Agenzia delle Entrate, indicati nelle cartelle di pagamento su cui si basava il preavviso, erano già stati annullati a seguito dell’impugnativa dinanzi al giudice tributario.

Secondo l’orientamento della Suprema Corte il preavviso di Fermo amministrativo che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 cpc  l’ interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva.

Il ricorso del Contribuente è fondato e va accolto atteso che gli avvisi di liquidazione prodromici, posti a base dei ruoli esattoriali e dell’impugnato preavviso di Fermo amministrativo, erano già stati annullati da parte del Giudice tributario ed in virtù dell’ annullamento delle pretese creditorie Equitalia non aveva e non ha più alcun legittimo titolo per procedere nei confronti del Contribuente.

CTP Napoli sentenza n. 14660 del 19-10-2017