Va afferma l’ ammissibilità della impugnazione, in via diretta ed immediata, del mero preavviso di Fermo, dacchè quest’ultimo, consistente nell’ulteriore invito all’obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza del termine, si procederà all’iscrizione del Fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile, trattandosi di atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ai sensi dell’ art. 100 Cpc , l’interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l’obbligato attendere il decorso dell’ulteriore termine concessogli per impugnare l’iscrizione del Fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo .
Equitalia ha dato prova della rituale notifica delle cartelle, tuttavia risultano prescritti i crediti tributari di cui alle medesime cartelle afferenti il mancato pagamento della Tassa automobilistica ( Bollo auto) annualità 2009 e 2010, il cui termine per la riscossione si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, .
Infatti, dalla documentazione prodotta emerge che la notifica della prima cartella avveniva in data 21 novembre 2014 ( annualità 2009 ) , la cui prescrizione era già maturata in data 01 gennaio 2013; mentre la notifica della seconda cartella avveniva in data 23 giugno 2015 ( annualità 2010 ) , la cui prescrizione era già maturata sin dal 01 gennaio 2014.
CTP Napoli sentenza n. 14675 del 19-10-2017