In tema di riscossione delle imposte e delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, non opera la conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale se non in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nel caso di specie la cartella di pagamento afferente IVA 2006 non è stata oggetto di alcuna impugnativa giudiziale, per cui trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 codice civile attesa la periodicità del tributo.
Pertanto, alla data di notificazione dell’intimazione di pagamento , risulta trascorso inutilmente oltre un quinquennio per cui il credito erariale deve ritenersi prescritto.
( CTP Lodi sentenza n. 24 del 10-04-2017 )