Le parti possono produrre documenti entro il termine dell’ art. 32 DLGS 546/1992 ( fino a 20 giorni liberi prima dell’ udienza ) , dovendo ritenersi tale termine di natura perentoria, quindi previsto a pena di decadenza e rilevabile d’ ufficio anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva.