Processo tributario : da chi può essere difesa l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione ?

Da  chi può essere difesa l’ Agenzia delle Entrate- Riscossione nel giudizio tributario ?

L’ Agente della Riscossione deve stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata e non certamente con il ministero di un avvocato.

Questa è la corretta ed unica modalità di costituzione nel processo tributario prevista dal Legislatore.

A tale conclusione si giunge attraverso il combinato disposto dagli articoli 1 comma 8 Decreto Legge n. 193/2016 ( convertito in Legge n. 225/2016) ed 11 comma 2 DLgs. 546/1992.

Infatti, in merito al patrocinio dell’ Agenzia delle Entrate-Riscossione innanzi alle commissioni tributarie , la predetta norma ( art. 1 comma 8 D.L. 193/2016 ) stabilisce come debba trovare conferma l’applicazione dell’art. 11 comma 2 del DLgs n. 546/1992, il quale impone all’ Agente della Riscossione nei cui confronti è rivolto il ricorso di stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata.

Ne consegue che dopo l’ avvenuta illegittima costituzione in giudizio dell’ Agenzia delle Entrate-Riscossione per il tramite di un avvocato, sarà quanto mai opportuno predisporre e depositare delle memorie attraverso cui richiedere l’estromissione dal giudizio ( e della relativa documentazione prodotta ) dell’ Agenzia delle Entrate-Riscossione , eccependo l’inammissibilità della sua costituzione avvenuta in palese violazione degli articoli 1 comma 8  DL n. 193/2016 e 11 comma 2 del DLgs. n. 546/1992.

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Decreto Legge n. 193 del 22-10-2016 convertito in Legge n. 225 del 01-12-2016

Art. 1 Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato

Comma 8. L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per la tutela dell’integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

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Decreto Legislativo n. 546 del 31-12-2016

Art. 11 Capacità di stare in giudizio

Comma 2. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato. 

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