Deve rilevarsi l’irritualità ed illegittimità della costituzione in giudizio da parte dell’Agenzia delle Entrate , avvenuta con modalità telematiche , quando il ricorso era stato instaurato dai contribuenti secondo l’ordinaria modalità cartacea.
Il processo tributario telematico ( PTT) è stato introdotto gradualmente nelle varie regioni d’Italia ed è attualmente operativo dappertutto. Tuttavia, il PTT resta una mera facoltà rimessa ad una scelta discrezionale della parte che introduce il giudizio, che può liberamente decidere di instaurare il processo secondo le modalità ordinarie. In particolare , la scelta operata dal soggetto che introduce il giudizio orienta l’intero processo, incidendo sulle successive modalità di attuazione dello stesso e sui comportamenti a cui sono tenute le parti in causa.
Ciò significa che, qualora il processo venga introdotto cartaceo , la scelta del contribuente impone ai convenuti di osservare le norme processuali previste dal DLGS 546/1992 e , in particolare, dell’articolo 23 comma 2 secondo cui la controparte si costituisce << mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione>>.
Una volta operata la scelta in primo grado sulla modalità telematica , tutto il prosieguo del processo tributario , ivi compreso l’atto di appello , deve essere effettuato con tale formula, e ciò vale anche nel caso inverso , per rispettare gli articoli 16 e 16-bis DLGS 546/1992.
In altri termini, se il processo è telematico , con scelta operata in primo grado dal contribuente, le notificazioni avvengono secondo l’art. 16-bis DLGS 546/1992 e, quindi, secondo il D.M. 163/2013 ( a mezzo PEC) . Mentre, se il processo è cartaceo, , le notificazioni devono avvenire secondo le modalità stabilite dall’art. 16 DLGS 546/1992, dunque secondo gli articoli 137 e seguenti cpc, oppure direttamente a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R.
Tutto ciò premesso, le difese dell’Agenzia delle Entrate , stante l’irritualità e l’illegittimità della costituzione in giudizio, non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione.
CTP Latina sentenza n. 268 del 15-03-2018