Reclamo/Mediazione : procedibile il ricorso se la costituzione in giudizio avviene prima dei 90 giorni.

In merito all’eccezione d’improcedibilità del ricorso sollevata dall’ Ente impositore, si osserva che:

Il primo comma dell’articolo 17-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, statuisce che per tutte le controversie di valore non superiore a euro ventimila, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il secondo comma prevede poi che il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanti giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Recita poi il terzo comma che il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore, rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo.

Ebbene, in virtù dell’anzidetta disciplina ne consegue che il ricorso proposto dal contribuente, sebbene egli si sia costituito in data 9 novembre 2016, quindi in pendenza del termine di procedibilità che scadeva il 29 novembre 2016, all’odierna udienza di trattazione è certamente divenuto procedibile, per cui l’eccezione è destituita di fondamento e va rigettata.

CTP  Lecce sentenza n. 726 del 23-02-2017

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