Richiedere al giudice esibizione originale equivale alla contestazione conformità dell’ avviso di ricevimento.

Questa Corte ritiene che la contestazione di conformità agli originali degli atti di notifica — che non necessita di particolari formule o di specificità ad hoc — può consistere anche, implicitamente ma inequivocamente, nella richiesta, diretta al giudice, di ordinare al concessionario l’esibizione o la produzione in giudizio degli originali di tali atti, e segnatamente dell’originale dell’avviso di ricevimento.

Ciò è del tutto implicito anche in quella giurisprudenza di questa Corte ( Ordinanza n. 1974 del 26/01/2018), secondo cui l’ agente della riscossione, parte di un giudizio nel quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell’ufficiale postale, poiché l’autenticazione della copia può essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l’atto è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale e trovando, pertanto, applicazione la regola generale di cui all’art. 2719 codice civile.

Cassazione civile ordinanza n. 1792 del 23/01/2019

 

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