Ricorso tributario cartaceo: illegittimità costituzione telematica.

Se il ricorso è introdotto tramite PEC la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente deve avvenire in modo telematico ,cioè tramite il sistema Sigit, mentre nel caso il ricorso sia stato introdotto in altro modo , diciamo “cartaceo“, cioè con deposito presso la controparte od invio tramite
posta, alla stessa, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo “cartaceo” , cioè con deposito di copia del ricorso o delle controdeduzioni presso la Commissione.

In definitiva le modalità seguite dal ricorrente per introdurre il ricorso, “cartaceo” o “telematico“, vincolano per tutti , ricorrente e controparte, lo sviluppo del giudizio, in primo grado ed anche in appello.

( CTP Reggio Emilia sentenza n. 245 del 12-10-017 )