Grava sul concessionario della riscossione l’onere di provare la regolare notificazione della cartella di pagamento posta a base dell’iscrizione contestata.
Tale onere deve essere assolto mediante produzione in giudizio della relata di notificazione , ovvero dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio , registri o archivi informatici dell’ Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale.
In assenza di tali produzioni, l’onere probatorio a carico del concessionario non risulta assolto.
Il controricorrente Equitalia ritiene che la conoscenza della iscrizione tramite l’estratto di ruolo imponga che l’ impugnazione sia proposta nel termine ( 60 giorni ) , mentre così non è, come chiarito dalle Sezioni Unite ( n. 19704/2015 ) :
la conoscenza della iscrizione , acquisita mediante l’estratto di ruolo non comporta l’onere bensì solo la facoltà dell’impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare successivamente, in ipotesi dopo la notifica di un atto tipico, la pretesa della quale il contribuente sia venuto a conoscenza .
Cassazione Civile sentenza n. 1302 del 19-01-2018