Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la cognizione dell’opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice.
Anche l’opposizione a preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del DPR 602/1973, in relazione a cartelle di pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, pur se qualificabile quale azione ordinaria di accertamento negativo, e non come opposizione esecutiva, va proposta al giudice di pace per ragioni di competenza per materia sulla pretesa creditoria, in applicazione dei criteri previsti dagli artt. 6, commi 3 e 7, del DLGS 150/2011.
Va pertanto dichiarata la competenza del giudice di pace di Roma a conoscere della presente controversia.
Cassazione civile ordinanza n. 8872 del 10-04-2018