L’ INPS sostiene che l’art. 334 cpc ammette il ricorso incidentale tardivo (oltre i termini previsti dagli artt. 325 e 327 cpc), soltanto nel caso in cui l’interesse a impugnare sorga quale conseguenza diretta dell’impugnazione principale. Afferma che ciò non si sarebbe verificato nel caso in esame, ove il ricorso incidentale è rivolto a contestare capi della sentenza impugnata che non sono stati oggetto d’impugnazione.
L’eccezione va respinta.
L’orientamento di legittimità ritiene ormai pacificamente “sempre ammissibile” l’impugnazione incidentale tardiva, in quanto con essa il legislatore mira a riequilibrare le posizioni delle parti a seguito della proposizione dell’impugnazione principale cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza.
Da ciò consegue che l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere.
Cassazione Civile ordinanza n. 5824 del 22/02/2022