L’ opposizione avverso l’intimazione di pagamento emessa e notificata da Equitalia, va qualificata come opposizione all’esecuzione, qualora si intenda far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento.
Nel caso di specie, poiché la parte opponente ha eccepito l’estinzione del credito dell’INPS per la intervenuta prescrizione, l’opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione investendo l’ “an” dell’azione esecutiva, e cioè il diritto della parte istante a promuovere l’esecuzione sia in via assoluta che relativa. Non essendo, quindi, previsto dalla legge un termine perentorio per l’opposizione all’esecuzione, a differenza di quanto stabilito per l’esperibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, l’eccezione dei convenuti Inps e S.C.C.I. S.p.a. è destituita di fondamento
Il rilievo relativo alla prescrizione quinquennale è fondato.
Il provvedimento di fermo amministrativo e pignoramento mobiliare dell’anno 2010 citati dall’INPS, anche se avessero interrotto la prescrizione fino al 2015 (ma nota correttamente la ricorrente che risulta prodotta una stampata di gestionale interno non idonea a dimostrare una interruzione e che non risulta che il provvedimento di fermo sia collegato alla procedura in esame mancando qualunque indicazione sul punto), non sarebbero utili, non risultando un provvedimento emesso entro i cinque anni, ma solo nel 2016 ( Intimazione di pagamento impugnata ).
Ne consegue che il credito contributivo è prescritto per il decorso del termine quinquennale, e non decennale come preteso dai resistenti, di prescrizione.
Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro – dott.ssa Emma COSENTINO sentenza del 15-11-2017.