Sezioni Unite : opposizione pignoramento e giurisdizione giudice tributario – Avv. Bruno Maviglia

In generale, il controllo della legittimità delle cartelle di pagamento, relativo ad atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta al giudice tributario quando le cartelle riguardino tributi.

In particolare, l’opposizione agli atti esecutivi fondata sulla deduzione di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento non può che essere proposta dinanzi al giudice tributario in quanto l’atto di pignoramento non preceduto dalla notificazione della cartella di pagamento è il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito tributario ed in quanto tale idoneo a suscitare l’interesse ad agire.

Nel caso in esame con l’opposizione si contesta l’attività di riscossione, in quanto, pur indirizzandosi al pignoramento, si lamenta l’omessa notificazione delle cartelle.

Per conseguenza va affermata la giurisdizione del giudice tributario nei limiti in cui le cartelle si riferiscono a poste di credito di natura tributaria.

Per questi motivi dichiara la giurisdizione del giudice tributario, dinanzi al quale rimette le parti, in relazione al capo dell’opposizione promossa dinanzi al giudice dell’esecuzione con la quale si è fatta valere, in relazione alle poste di credito di natura tributaria, l’illegittimità derivata del pignoramento per l’omessa notificazione delle cartelle prodromiche.

Cassazione Civile Sezioni Unite ordinanza n. 32729 del 18/12/2018