Sezioni Unite: rimborso tributi e giudice competente.

In tema di rimborso di tributi, spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall’erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione.

Ciò in quanto il diritto al rimborso di un tributo non dovuto non si può incanalare nel modello dell’indebito di diritto comune.

Perchè sia ravvisabile un indebito di diritto comune tale da radicare la giurisdizione ordinaria occorre, quindi, un esplicito riconoscimento del diritto del contribuente al rimborso e la quantificazione della somma dovuta.

Nel caso in esame, l’Azienda Ospedaliera ha agito innanzi al giudice ordinario chiedendo la condanna di Equitalia Sud s.p.a. al versamento di somma di denaro che tale concessionario della riscossione aveva incamerato, a seguito di pignoramento presso terzi, in esecuzione di una cartella di pagamento impugnata dalla stessa Azienda innanzi alla Commissione tributaria provinciale la quale, con sentenza divenuta irrevocabile, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito di provvedimenti di sgravio da parte dell’Ente impositore.

In applicazione dei superiori, condivisi, principi non appare revocabile in dubbio che la controversia appartenga al giudice ordinario.

Invero, pur in mancanza di formale riconoscimento da parte dell’Ente impositore, nella particolare fattispecie, rileva la sentenza, passata in cosa giudicata, della Commissione tributaria provinciale la quale, nel giudizio avente ad oggetto la cartella prodromica all’atto di pignoramento, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito di provvedimento di sgravio dell’Ente impositore.

Pertanto:

pur in assenza di formale riconoscimento, non costituisce oggetto di dubbio il fatto che la somma oggetto della richiesta non sia dovuta, dovendosi la sentenza, emessa a seguito dello sgravio, equipararsi quoad effectum al formale riconoscimento del diritto al rimborso.

Cassazione Civile Sezioni Unite ordinanza n. 761 del 12.01.2022