I contribuenti nel depositare il ricorso e costituirsi in giudizio non versavano il previsto Contributo Unificato e l’avviso di irrogazione sanzioni per l’omesso versamento veniva loro notificato quando oramai la sentenza a loro favorevole – con condanna delle spese a carico dell’Ufficio liquidate in € 500,00 , oltre accessori di legge, se dovuti– era già passata in giudicato.
L’ iniziativa dell’ Ufficio di pretendere il pagamento del contributo omesso da parte dei ricorrenti sarebbe stata corretta se posta in essere immediatamente dopo l’ avvio del giudizio cui il Contributo Unificato era collegato, mentre farlo dopo che la sentenza relativa è passata in giudicato, ponendo il relativo onere a totale carico dell’ Ufficio stesso, è insensato, contraddittorio ed inutile: costringere ora il contribuente a pagare per poi riottenere in restituzione l’ intero importo determinerebbe un non previsto ed ingiustificato “solve et repete“.
Se i contribuenti avessero pagato il CU, avrebbero pieno diritto ad ottenerne la restituzione, ma non avendo pagato ( per inerzia dell’ Ufficio ) non possono essere chiamati a farlo ora, non essendo più tenuti ad adempiere l’ obbligo in questione in virtù di quanto previsto dall’ art. 13 comma 6-bis DPR 115/2002 il quale prevede che l’ onere del pagamento del CU sia posto a carico della parte soccombente ” in ogni caso “, derivando direttamente ed automaticamente dalla legge, senza che sia necessario la menzione da parte del giudice mediante l’ inserimento di una specifica statuizione nella sentenza, costituendo un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare.
In definitiva l’ onere relativo al rimborso del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio; a tali fini, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza .
( CTR Marche sentenza n. 521 del 6-10-2017 )