Sottoscrizione avviso di accertamento.

Secondo l’art. 42 DPR n. 600/1973, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purché venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia…) il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato.

E non è sufficiente sia in caso di delega di firma, sia in caso di delega di funzione, l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alle generalità di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta.

Sono perciò illegittime le deleghe impersonali, anche “ratione officii” prive di indicazione nominativa del soggetto delegato.

E tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo , fermo in ogni caso l’onere dell’amministrazione di fornire la prova, in caso di contestazione, della valida delega conferita al sottoscrittore.

( Cassazione Civile ordinanza n. 15781 del 23-06-2017)