TARI : non è equa la tassa piena applicata alle seconde case.

I Comuni , nell’ esercizio della loro potestà regolamentare devono operare il prelievo nell’ottica di chiamare a pagare i contribuenti in relazione, non solo alla superficie occupata, quanto piuttosto alla quantità ed alla qualità di rifiuti prodotti, in virtù del principio di matrice comunitaria “chi inquina paga” che trova diretta ed immediata applicazione nell’ordinamento nazionale.

Per cui, nell’esercizio  della loro potestà regolamentare , devono operare il prelievo in relazione, non solo alla superficie occupata, quanto piuttosto alla quantità ed alla qualità di rifiuti prodotti.

Nella fattispecie, la tariffa, non disponendo l’Ente impositore, della prevista sistematica attività di rilevazione della produzione quantitativa di rifiuti per categoria economica, è stata adottata in base al criterio del cosiddetto metodo normalizzato, con cui il tributo non è calcolato sulla base della reale quantità di rifiuti conferiti dall’utente ma bensì in via presuntiva sulla base di coefficienti di produzione potenziale di rifiuti venendo quindi a prevalere la natura tributaria del prelievo su quella corrispettiva.

Una lettura costituzionalmente orientata del complesso normativo che presidia l’introduzione ed applicazione del tributo TARI non può che tenere conto anche delle indicazioni di provenienza comunitaria ove l’applicazione del citato metodo “presuntivo” adottato, trova un limite laddove comporti che taluni detentori si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.

In ossequio ai principi comunitari, oltre che ad una lettura costituzionalmente orientata al generale principio di equità, la tassazione “piena” applicata dall’Ente nel caso di specie, è da ritenersi iniqua ed il Regolamento comunale ben può essere disapplicato laddove si riscontri una violazione di legge perché in contrasto con tali principi .

Dunque, la pretesa contenuta negli avvisi bonari impugnati è da ritenersi illegittima quanto all’applicazione del dato medio applicato ( valore normalizzato ), oltreché non condivisibile nell’applicazione piena della quota variabile nel calcolo del quantum preteso.

Il ricorso , pertanto, è meritevole di accoglimento nella parte in cui si chiede, in subordine, di ridurre e/o riqualificare l’importo indicato nell’avviso di pagamento, ritenendosi congruo ed equo applicare la riduzione prevista del 30% sulla cosiddetta quota variabile.

CTP Massa Carrara sentenza n. 187 del 3-11-2017