TARSU e contributi Cassa Forense : dopo la notifica della cartella la prescrizione è di 5 anni.

Diversamente da quanto prospettato in ricorso, la sentenza impugnata, seppur con qualche imprecisione terminologica, non può dare adito a dubbi sul fatto che il rilievo della prescrizione estintiva dei crediti tributari in oggetto fosse stato colto in relazione al tempo trascorso tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e la data di notifica del preavviso di fermo amministrativo.

Nella fattispecie la cartella TARSU fu notificata in data 11 giugno 1999 mentre le due cartelle afferenti ai contributi previdenziali della Cassa Forense furono notificate rispettivamente il 26 giugno 2001 ed il 16 maggio 2002.

E’ quindi corretta la statuizione del giudice di merito nel rilevare la prescrizione quinquennale con riferimento a ciascuna tipologia di crediti, avuto riguardo al tempo trascorso, eccedente il quinquennio, tra le date di notifica di ciascuna delle cartelle e quella di notifica del preavviso di fermo amministrativo ( 9 giugno 2009 ) , in conformità alla giurisprudenza in materia di questa Corte in tema di TARSU  ed in tema di contributi previdenziali (per tutte cfr. Cassazione Civ. Sezioni Unite n. 23397/2016 ) avendo la pronuncia da ultimo citata altresì chiarito che la definitività del credito per omessa impugnazione della cartella di pagamento nei termini non è equiparabile al giudicato, non potendo trovare quindi applicazione il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2953 c.c. che si riferisce propriamente all’ actio iudicati.

Cassazione civile ordinanza n. 26942 del 14-11-2017