Tributario: principio generale che ogni giudice dovrebbe conoscere ed applicare!

Principio generale in materia di atti tributari:

la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.

Il contribuente potrà, dunque, impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti.

Difatti, è pacifico che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione (o l’invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato.

Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o dì impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o meno, di tale pretesa (da ultima:Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).

Cassazione Civile ordinanza n. 2642 del 28/01/2022