La definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alla medesima, non preclude l’accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica della cartella, dovendo applicarsi il termine di prescrizione proprio del tributo in contestazione.
Orbene, nel caso di specie la CTR non ha fatto corretta applicazione di tale principio laddove ha escluso che in seno all’impugnazione dell’intimazione di pagamento, atto prodromico all’espropriazione, la contribuente potesse far valere la prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica della cartella recante la pretesa concernente la tassa automobilistica sulla base del termine triennale di prescrizione.
Cassazione Civile ordinanza n. 19311 del 16-09-2020