Come osservato dal contribuente nel controricorso e ribadito in memoria, nella specie difetta l’attestazione di conformità del documento notificato in formato cartaceo all’originale digitale; consegue che l’avviso di accertamento contenente la sola indicazione “firmato digitalmente” in corrispondenza del nominativo del funzionario è nullo, ai sensi dell’art. 42 comma 3 DPR n. 600/1973, in quanto privo di sottoscrizione.
Trattandosi di nullità prevista dalla legge concernente un requisito formale di riferibilità dell’atto all’Ufficio, non opera nella specie la sanatoria per il raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 cpc.
Cassazione Civile ordinanza n.24681 del 11/08/2022