La rateizzazione non costituisce acquiescenza

In materia questa Corte ha affermato che non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’ “an debeatur“, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.

Nella fattispecie in esame il contribuente non ha prestato acquiescenza al debito tributario portato dall’avviso bonario mediante il pagamento di alcune rate, giacchè la sua autonoma impugnabilità è facoltà ma non onere.

Cassazione Civile ordinanza n. 10094 del 14/04/2023