L’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 non costituisce il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale.
Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario; esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria.
E’, quindi, atto a contenuto vincolato che assolve alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace.
L’annullamento della cartella esattoriale riverbera, pertanto, i suoi effetti sulla successiva intimazione di pagamento che, nella sua qualità di atto vincolato al contenuto dell’atto presupposto, non è più idoneo, venuta meno la prima, a sorreggere la pretesa erariale, ancorché fondata nel merito.
Cassazione Civile ordinanza n. 5546 del 22/02/2023