Cassazione: negare esistenza originale equivale a disconoscimento fotocopia.

Una contestazione della conformità all’originale d’un documento prodotto in copia è validamente compiuta ai sensi dell’articolo 2719 codice civile quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall’originale, ovvero quando si neghi l’esistenza stessa d’un originale, come è avvenuto nel caso di specie.

Pertanto, deve ritenersi che il disconoscimento sia stato efficacemente effettuato dalla parte contribuente.

 

Cassazione Civile ordinanza n. 24207 del 9-09-2021