In tema di notificazione a mezzo posta e di adempimenti prescritti dall’art. 140 cpc nei casi di irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 (in particolare, della prima parte del penultimo comma) della legge n. 890/1982, attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.
La sola prova della spedizione di detta raccomandata (cd. CA.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione non soddisfa infatti una tale esigenza.
Cassazione Civile ordinanza n. 28420 del 15.10.2021