L’ Agente riscossione non può autenticare fotocopia avviso ricevimento postale.

L’ Agente riscossione non può autenticare fotocopia avviso ricevimento postale

Non si può affermare che l’agente della riscossione, che è parte di un giudizio ed al quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, sia consentito di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento, che costituiscono documenti di provenienza dell’ Ufficio postale.

Cassazione Civile N. 7736 del 20/3/2019