Notifica a mezzo posta inesistente senza firma postino.

La notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell’agente postale.

L’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c° 2, è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna.

Ne consegue che la mancanza di firma dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente notificante.

Cassazione Civile ordinanza n. 9552 del 12-04-2021