Sezioni Unite: TRIBUTARIO nessun litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Agente riscossione.

Nelle controversie tributarie il Contribuente che impugni che impugni una cartella esattoriale o altro atto esattoriale emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione , ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ Ente impositore quanto del Concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, non imponendo al Giudice Tributario l’integrazione del contraddittorio.

L’onere di chiamata in giudizio dell’Ente impositore, ai sensi dell’art. 39 DLGS 112/1999, incombe sull’ Agente della riscossione se non vuole rispondere delle conseguenze della lite senza che la Commissione debba o possa ordinare l’integrazione del contraddittorio.

Cassazione Civile Sezioni Unite sentenza n. 7514 del 08/03/2022