Tributario: giudizio ottemperanza senza necessità costituzione in mora.

A decorrere dal 1° giugno 2016, le sentenze tributarie che recano la condanna dell’ Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo.

Il pagamento delle spese processuali al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza.

Viceversa per quanto riguarda la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell’ Amministrazione finanziaria, la stessa può procedere alla riscossione mediante iscrizione ruolo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza ( ex art. 15 c° 2-sexies DLGS 546/1992).

Cassazione Civile ordinanza n. 11286 del 7/04/2022