Vizio precetto: opposizione atti esecutivi pignoramento .

Il vizio di notificazione dell’atto di precetto è sanato – ai sensi dell’art. 156, terzo comma, codice procedura civile  – in virtù della proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione dell’intervenuta conoscenza dell’atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile per consentire all’intimato di prevenire l’attuazione del pignoramento.

Il vizio di notificazione dell’atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell’atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese. 

( Cass. Civ. sentenza n. 24291 del 16-10-2017 )