Cassazione : impugnabile il diniego di disapplicazione di norme antielusive.

In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 DLgs 546/1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’ Amministrazione porti a conoscenza del Contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, sicchè è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del Contribuente e di buon andamento dell’Amministrazione.

Pertanto, il Contribuente ha la facoltà di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37bis comma 8 DPR 600/1973, atteso che lo stesso non è atto compreso nell’elenco di cui all’articolo 19 DLgs 546/1992, ma provvedimento con cui l’ Amministrazione porta a conoscenza del Contribuente , pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario.

Cassazione civile ordinanza n. 3775 del 15-02-2018

 

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DPR 600/1973

Articolo 37 bis Disposizioni antielusive

Comma 8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l’applicazione del presente comma.